Circolari

Certificazione dei Crediti – Circolari MEF n. 35 e 36 del 27 novembre 2012.

Circolare n° 60/2012 » 18.12.2012

Si comunica che sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 2012 sono state pubblicate le seguenti Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze

  1. Circolare n. 35 del 27 novembre 2012,recante Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionalimodalità applicative” (v. Allegato I). 

Il documento, nello specifico, contiene: 

  • la definizione dell’ambito di applicazione;
  • le modalità di verifica della certificazione da parte degli uffici centrali del bilancio o delle ragionerie territoriali dello Stato;
  • le indicazioni operative a ucb/rts circa la nomina dei commissari ad acta;
  • le procedure da seguire con i soggetti concessionari del credito in fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore;
  • la procedura di pagamento del credito certificato;
  • la verifica prescritta dall’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • le modalità per la comunicazione mensile da parte delle amministrazioni e degli enti del ministero dell’economia e delle finanze ai fini del monitoraggio;
  • le comunicazioni degli agenti della riscossione al ministero dell’Economia e delle Finanze relativamente alle compensazioni con somme dovute per tributi e contributi previdenziali. 

Inoltre, tra i profili più significativi precisati all’interno della Circolare, si segnala: 

  • la riduzione a trenta giorni - dal momento dell’istanza – del termine (prima fissato in sessanta giorni), oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l’amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l’insussistenza o inesigibilità del credito;
  • l’estensione ai fornitori delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali del meccanismo della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruologià vigente per le regioni, gli enti locali e quelli del Servizio Sanitario Nazionale;
  • l’attribuzione agli Uffici centrali del bilancio (UCB), con riferimento alle amministrazioni statali centrali e agli enti pubblici nazionali, della competenza per la nomina del Commissario ad acta per il rilascio della certificazione, originariamente affidata alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), che rimangono invece competenti per la nomina con riferimento alle certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche. 
  1. Circolare n. 36 del 27 novembre 2012,recante: “modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni – modalità applicative” (v. Allegato I).  

Il documento, nello specifico, contiene indicazioni in merito a: 

  • ambito di applicazione e rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
  • procedimento per il rilascio della certificazione;
  • indicazioni operative alle ragionerie territoriali dello stato circa la nomina dei commissari ad acta;
  • procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore;
  • procedura di pagamento del credito certificato;
  • modalità per la verifica prescritta dall’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
  • modalità per la comunicazione al MEF ai fini del monitoraggio;
  • comunicazioni degli agenti della riscossione al MEF relativamente alle compensazioni con somme dovute per tributi e contributi previdenziali. 

Inoltre, è stato precisato che: 

  • sono tenute al rilascio delle certificazioni anche le Regioni (ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari;
  • è stato modificato il perimetro degli enti esclusi dalla disciplina della certificazione: anziché le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dalla normativa previgente, non possono rilasciare certificazioni di crediti ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.

Nel rinviare alla lettura delle Circolari in oggetto, allegate alla presente, per gli opportuni approfondimenti e nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi  |   Autore PE/mf
» Carta intestata

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